Cass. pen. n. 21616 del 18 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE
Estorsione commessa con minaccia “silente” da soggetto appartenente ad un’associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. – Concorso con l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso – Sussistenza - Ragioni.
In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non è associato.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1