Cass. civ. n. 21642 del 28 luglio 2025

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice successivamente adito laddove, oltre a ricorrere gli altri requisiti (tempestività della riproposizione della domanda, rispetto del termine preclusivo della prima udienza e mancanza di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione), la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, mentre, laddove si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, egli non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione, dovendo, se del caso, statuire sulla stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva dapprima agito dinanzi al giudice amministrativo per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto alla liquidazione del trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute, per poi proporre, dinanzi al giudice ordinario, altra azione volta ad accertare il suo diritto ad ottenere le somme già richieste in via amministrativa e la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del dovuto).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11

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