Cass. civ. n. 15366 del 5 dicembre 2000

Testo massima n. 1


Il procedimento camerale, promosso in unico grado, davanti al Tribunale od alla Corte d'appello, da un avvocato, per la liquidazione di diritti ed onorari nei confronti del cliente, non si sottrae alla disciplina dell'art. 40 c.p.c., e, pertanto, ove si ponga in rapporto di connessione con altra causa instaurata da detto cliente con il rito ordinario, deve trasmigrare davanti al giudice di tale altra causa, in considerazione della maggiore garanzia che offre tale rito.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE