Cass. civ. n. 4208 del 23 febbraio 2007
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza pronunciata dal giudice di pace, in cause di valore inferiore a millecento euro, oltre a non essere impugnabile con il regolamento di competenza, non è soggetta all'immediato ricorso per cassazione, non può estendersi anche alle sentenze definitive del giudice di pace che pronuncino esclusivamente sulla competenza, e che devono ritenersi invece, soggette al ricorso stesso. La ratio, dell'articolo 46 c.p.c., che preclude la proposizione del regolamento di competenza, consiste infatti nell'impedire che la Corte di legittimità possa essere adita solo per risolvere questioni di competenza, sorte nel contesto di un giudizio ispirato ad evidenti ragioni di speditezza ed economia processuale, ragioni che rendono opportuna la estensione della preclusione al ricorso per cassazione contro tali sentenze non definitive, ma che invece la rendono inconfigurabile allorché il giudice di pace si sia definitivamente spogliato della causa con una sentenza definitiva. Per altro verso, la preclusione di cui all'art. 46 rende necessaria la ricorribilità per cassazione per evitare una situazione di conflitto con il sistema di principi dettato dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione che verrebbe a crearsi se dovesse affermarsi l'assenza di rimedi giurisdizionali avverso tali pronunce definitive.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi