Cass. civ. n. 21721 del 1 agosto 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE


Lavoratori socialmente utili - L.r. Lazio n. 21 del 2002 - Procedura di stabilizzazione - Illegittimità - Nullità derivata del contratto di lavoro stipulato tra lavoratore e P.A. - Potere del giudice di disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela della procedura - Limiti - Applicabilità residuale della tutela prevista per i rapporti di lavoro di fatto - Sussistenza - Fattispecie.


L'illegittimità, per contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica per il personale, della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui ai protocolli d'intesa conclusi ai sensi della l.r. Lazio n. 21 del 2002, comporta la nullità derivata del contratto di lavoro successivamente stipulato tra P.A. e lavoratore e, nel giudizio da questi instaurato per la prosecuzione del rapporto, il giudice può disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla P.A. solo ove ne ravvisi i vizi di illegittimità propri degli atti amministrativi, trovando altrimenti applicazione soltanto la tutela prevista per i rapporti di lavoro di fatto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando l'impugnata sentenza che aveva escluso venisse in rilievo un'ipotesi di licenziamento, profilandosi piuttosto una caducazione ex tunc del contratto di lavoro, in quanto affetto da nullità genetica per contrasto della procedura di stabilizzazione con norme imperative di legge).

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Riferimenti normativi

Costituzione art. 35
Costituzione art. 36
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 76 com. 7 CORTE COST.
Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 com. 9 CORTE COST.
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

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