Cass. civ. n. 21730 del 28 luglio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE


Istanza di sospensione esecutorietà della sentenza ex art. 351, comma 2, c.p.c. - Pagamento del contributo unificato - Necessità - Fondamento.


L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c., impone, per la sua trattazione e definizione, l'autonoma fissazione di un'udienza anticipata, di modo che, diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo - laddove la trattazione dell'istanza si svolge nell'ambito del medesimo processo di appello - è dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 com. 1 CORTE COST.

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