Cass. civ. n. 21749 del 29 luglio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
Omesso deposito ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Perfezionamento della notificazione del ricorso entro il termine ex art. 325, comma 2, c.p.c. - Circostanza risultante dal ricorso - Necessità.
Nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi ugualmente procedibile ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 325