Cass. civ. n. 21758 del 29 luglio 2025
Testo massima n. 1
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO ITALIANO - PROCEDURA - SENTENZA - IN GENERE
Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo - Attribuzione esclusiva alla Corte - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Al giudice nazionale non è consentito, per difetto assoluto di giurisdizione, interpretare le sentenze della Corte EDU al fine di stabilirne la portata precettiva nei confronti dello Stato, essendo riservato il relativo potere alla Corte medesima, in forza degli artt. 32 e 46 della Convenzione, nonché dell'art. 79 del proprio regolamento. (Nel ribadire tale principio, la S.C. ha escluso che, nella fattispecie giunta al suo esame, venisse in rilievo un problema di tal genere, dal momento che tra le parti non vi era contrasto circa il contenuto della condanna pronunciata dalla Corte EDU e la relativa esecuzione, disquisendosi unicamente in ordine all'avvenuta formazione di un giudicato sovranazionale preclusivo della possibilità, per il giudice ordinario, di liquidare ulteriori danni rispetto a quelli già riconosciuti a titolo di equa soddisfazione ex art. 41 Convenzione EDU).
Riferimenti normativi
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 32
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 41
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.