Cass. civ. n. 21809 del 02 agosto 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione formulato dal ricorrente, vittorioso nel giudizio di merito - Censura avente ad oggetto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari - Inammissibilità - Fondamento.
E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente vittorioso nel giudizio di merito in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, che censuri la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei medesimi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.