Cass. civ. n. 21809 del 02 agosto 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione formulato dal ricorrente, vittorioso nel giudizio di merito - Censura avente ad oggetto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari - Inammissibilità - Fondamento.


E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente vittorioso nel giudizio di merito in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, che censuri la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei medesimi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20091 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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