Cass. civ. n. 21819 del 2 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE


Distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi - Disciplina dell'art. 890 c.c. - Presenza di disposizioni regolamentari indicanti la distanza da rispettare - Presunzione assoluta di nocività - Sussistenza - Limiti e condizioni.


L'art. 890 c.c. stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale mentre, in difetto di specifiche disposizioni al riguardo, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino dev'essere, invece, accertata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune. In tal caso la presunzione è superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 890

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