Cass. civ. n. 21829 del 02 agosto 2024

Testo massima n. 1


Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, dal momento che la maturazione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta declaratoria quale implicita negazione anche dei profili di competenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, nel quale l'incompetenza per materia (e per territorio inderogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25028 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST.

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