Cass. civ. n. 21831 del 29 luglio 2025

Testo massima n. 1


MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE


Contratto di mutuo - Valutazione della natura usuraria - Oneri accessori all'erogazione - Ricomprensione tra i costi da conteggiare - Necessità - Prova della corresponsione - Rilevanza della quietanza - Esclusione - Fattispecie.


In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29501/2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 644 com. 4
Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1282
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST.
Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

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