Cass. civ. n. 21845 del 20 luglio 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA Conosciuti o facilmente riconoscibili - Rinnovo automatico del contratto successivamente alla denunzia dei vizi - Conseguenza - Implicita rinunzia a farli valere - Configurabilità.


In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il contegno del conduttore che, dopo aver denunciato i vizi del bene locato, accetti il rinnovo automatico del contratto alla prima scadenza, comporta l'implicita rinuncia a farli valere, in conseguenza della quale gli è precluso di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone o il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nonché di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25278 del 2009

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1460
Cod. Civ. art. 1578

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