Cass. pen. n. 21851 del 12 marzo 2025

Testo massima n. 1


REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE


Giudizio di cognizione - Richiesta di riconoscimento della continuazione esterna - Onere dell'imputato di produrre copia dei provvedimenti - Sussistenza - Ragioni.


In tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 186
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

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