Cass. civ. n. 5084 del 3 marzo 2010

Testo massima n. 1


La liquidazione del compenso spettante al custode di beni sequestrati può essere richiesta con autonoma domanda dal custode stesso, in quanto ausiliario del giudice, nei confronti della parte che abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di sequestro, qualora nella fase cautelare non si sia provveduto a tale adempimento.

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