Cass. civ. n. 21853 del 21 luglio 2023

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Avviso di accertamento IVA - Giudicato sulla qualificazione giuridica del negozio - Separato giudizio relativo all'imposta di registro - Efficacia esterna del giudicato - Sussistenza - Condizioni.


In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, laddove l'operazione economica imponibile sia già stata riconosciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata, quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giudicato "esterno" anche in sede di legittimità, quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai fini IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28973 del 2022

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

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