Cass. civ. n. 7418 del 5 luglio 1991

Testo massima n. 1


Il provvedimento di liquidazione del compenso al custode giudiziario, avendo carattere monitorio, è soggetto all'opposizione prevista contro il decreto di ingiunzione con la conseguenza che in caso di mancata notifica, ove sia, tuttavia, seguita la sua esecuzione, all'opposizione è applicabile in via analogica la norma dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., sicché l'opposizione tardiva non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE