Cass. civ. n. 21859 del 02 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Questioni di rito - Preliminare delibazione rispetto a quelle di merito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.


L'art. 276, comma 2, c.p.c., impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito (proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio), dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale con il quale era stata dedotta l'inammissibilità per tardività di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sul presupposto che il tribunale, nel pronunciarsi sul merito della stessa, avesse reso un'implicita pronuncia di rigetto della relativa eccezione di intempestività).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30745 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

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