Cass. pen. n. 21859 del 08 marzo 2024

Testo massima n. 1


GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale - Legittimo impedimento a comparire - Sussistenza - Onere dell'imputato di tempestiva comunicazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di obbligo di firma in comune diverso da quello in cui si celebra il processo.


La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 26622 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 22

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