Cass. pen. n. 21860 del 12 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Decreto di citazione a giudizio - Contestazione alternativa di fatti di distrazione, occultamento e dissipazione - Nullità - Esclusione - Sentenza di condanna per una sola delle condotte ascritte - Nullità - Esclusione - Ragioni.


In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429, cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 46204 del 2004

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

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