Cass. civ. n. 21860 del 2 agosto 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE


Termine ex art. 588 c.p.c. - Natura perentoria - Fondamento.


In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 588
Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Difformi: Cass. civ. n. 8857/2011

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE