Cass. pen. n. 21865 del 20 febbraio 2025
Testo massima n. 1
PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Esposizione in bilancio di enunciati valutativi - Violazione dei criteri normativi o tecnici - Reato di false comunicazioni sociali in bilancio -Configurabilità - Condizioni - Indicazione.
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. in relazione all'esposizione in bilancio di enunciati valutativi, è configurabile qualora, sulla base di una valutazione "ex ante" delle norme tecniche e legali esistenti al momento del fatto, si accerti che l'agente ha disatteso criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, indiscussi e indiscutibili già all'atto di redazione del bilancio, discostandosi consapevolmente dagli stessi, senza fornire adeguata informazione giustificativa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Legge 27/05/2015 num. 69 PENDENTE