Cass. pen. n. 21865 del 20 febbraio 2025

Testo massima n. 1


PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Esposizione in bilancio di enunciati valutativi - Violazione dei criteri normativi o tecnici - Reato di false comunicazioni sociali in bilancio -Configurabilità - Condizioni - Indicazione.


Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. in relazione all'esposizione in bilancio di enunciati valutativi, è configurabile qualora, sulla base di una valutazione "ex ante" delle norme tecniche e legali esistenti al momento del fatto, si accerti che l'agente ha disatteso criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, indiscussi e indiscutibili già all'atto di redazione del bilancio, discostandosi consapevolmente dagli stessi, senza fornire adeguata informazione giustificativa.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 46689 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2426
Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Legge 27/05/2015 num. 69 PENDENTE

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