Cass. pen. n. 21866 del 13 marzo 2025

Testo massima n. 1


RECIDIVA - CONTESTAZIONE - Puntuale contestazione della recidiva - Corretta indicazione del comma dell'art. 99 cod. pen. - Necessità - Esclusione - Espresso riferimento al tipo - Sufficienza.


Ai fini della puntuale contestazione della recidiva, non è necessaria la corretta indicazione del comma di riferimento dell'articolo 99 cod. pen., ma è sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva, ovvero di una delle ipotesi previste dalla norma. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la contestazione di recidiva reiterata infraquinquennale, nonostante fosse stato menzionato erroneamente il comma secondo dell'art. 99 cod. pen., anziché il successivo comma quarto).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 50510 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

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