Cass. civ. n. 21874 del 21 luglio 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Domanda di riparazione per durata irragionevole - Giudizio dinnanzi al giudice di pace - Rimedio preventivo della decisione a seguito di trattazione orale - Onere - Sussistenza - Fondamento.


Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 321
Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

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