Cass. civ. n. 21889 del 29 luglio 2025

Testo massima n. 1


ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE


Art. 42, comma 9, l. r. Marche n. 19 del 2022 - Soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) - Successione dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona in universum ius - Esclusione - Conseguenze - Permanenza della legittimazione processuale dell'ente soppresso - Sussistenza.


In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.

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Riferimenti normativi

Legge Reg. Marche 08/08/2022 num. 19 art. 42 com. 9
Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 299

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Precedenti: Cass. civ. n. 535/2002

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