Cass. civ. n. 1197 del 23 novembre 2000
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla Corte d'appello — sezione speciale usi civici — non va notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, atteso che, nel procedimento in materia di usi civici disciplinato dalle disposizioni della legge n. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto di impugnazione.
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