Cass. civ. n. 21898 del 30 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE


Fissazione dei termini ex art. 195, comma 3, c.p.c. o deposito della bozza di consulenza durante la sospensione feriale - Nullità - Sanatoria per rinnovazione - Ammissibilità - Condizioni.


La nullità derivante dalla fissazione dei termini ex art. 195, comma 3, c.p.c. durante la sospensione feriale, ovvero dal deposito della bozza di c.t.u. nello stesso periodo, è sanabile mediante rinnovazione, purché il giudice assegni nuovamente - e contestualmente ad entrambe le parti - il termine per le osservazioni e, successivamente, al c.t.u. quello per il deposito della relazione definitiva, delle osservazioni e della sintetica valutazione delle stesse, così da garantire il pieno contraddittorio e consentire al giudice di esercitare, con integrale cognizione di causa, i poteri di peritus peritorum, valutando la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti, disporre accertamenti suppletivi o addirittura dar corso alla rinnovazione delle indagini o alla sostituzione del consulente.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 195
Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

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