Cass. pen. n. 21899 del 27 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - Fatto ingiusto della vittima correlato ad un pregresso comportamento ingiusto dell’agente o a provocazioni reciproche - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione - Fattispecie.


Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche. (Fattispecie relativa ad omicidio in relazione al quale la Corte ha escluso l'attenuante della provocazione - sia "per accumulo" che "istantanea"- in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l'agente e la vittima).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 26847 del 2010

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 lett. 2
Cod. Pen. art. 575

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