Cass. civ. n. 219 del 05 gennaio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Difetto di una condizione dell’azione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.


La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 24858 del 2019

Normativa correlata

Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

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