Cass. civ. n. 21903 del 21 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.


Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 3086 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 62
Cod. Proc. Civ. art. 194
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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