Cass. civ. n. 21909 del 21 luglio 2023

Testo massima n. 1


AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE


Recesso “ad nutum” del preponente - Violazione del patto di liberalizzazione - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criterio equitativo - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.


Se l'impresa preponente recede "ad nutum" dal contratto di agenzia, l'agente può optare, in luogo dell'indennità, per la cd. liberalizzazione del portafoglio clienti; in tal caso, la violazione di detto patto di liberalizzazione da parte del preponente - nella specie attraverso la disdetta preventiva dei rapporti con conseguente preclusione del transito del portafogli clienti all'agente ed impossibilità di quantificazione in modo preciso del danno - consente al giudice di liquidare comunque in via equitativa il pregiudizio accertato, anche se l'agente non abbia offerto in giudizio elementi di quantificazione dello stesso, rientrando il potere di liquidazione equitativa nella discrezionalità del giudice di merito.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 1750
Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 9317/2002

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