Cass. civ. n. 21915 del 02 agosto 2024

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Cartella di pagamento per tasse automobilistiche - Iscrizione a ruolo e notificazione della cartella per la riscossione coattiva - Termine triennale ex art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983 - Prescrizione - Decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto presupposto definitivo - Fondamento.


In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18006 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST.
Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

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