Cass. pen. n. 21936 del 14 marzo 2023

Testo massima n. 1


FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE


Collusione di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941 - Concorso dell'estraneo nel reato - Possibilità - Condizioni.


In tema di collusione di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è punibile la condotta dell'estraneo che abbia consentito o aderito alla proposta collusiva, configurandosi, invece, concorso punibile nel caso di istigazione, determinazione o agevolazione idonee ad incidere, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sul perfezionamento della fattispecie.

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Riferimenti normativi

Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

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