Cass. civ. n. 21953 del 21 luglio 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Portata - Linea difensiva conforme all'orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.


L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un avvocato che, al fine di opporsi all'espropriazione per pubblica utilità di un fondo dei propri clienti, si era limitato ad impugnare le delibere comunali finalizzate all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, omettendo l'impugnazione del successivo atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera al quale invece, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, doveva riconnettersi la concretizzazione dell'effetto lesivo per la parte privata).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4790 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Cod. Civ. art. 2236
Cod. Civ. art. 1218

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