Cass. civ. n. 21980 del 21 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Evento interruttivo relativo alla parte costituita - Omessa dichiarazione del difensore - Violazione dell’obbligo di lealtà ex art. 88 c.p.c. - Motivo di revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c. - Configurabilità - Vizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie.


L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza").

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 41933 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 88
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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