Cass. pen. n. 21981 del 08 febbraio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Giudizio abbreviato - Sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - Impugnazione del pubblico ministero - Limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione - Ragioni.
In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis
DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 com. 1 lett. F
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.