Cass. civ. n. 21988 del 30 luglio 2025

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)


Danno da perdita o lesione del rapporto parentale - Prova per presunzioni - Contenuto - Famiglia nucleare e famiglia "allargata" - Differenze.


In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 18284/2021

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