Cass. civ. n. 21991 del 30 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI


"Ius superveniens" meno restrittivo - Delibera del consiglio comunale - Idoneità a legittimare costruzione originariamente illecita - Esclusione - Fondamento.


In tema di distanze legali, la disciplina meno restrittiva, la cui sopravvenienza può legittimare la costruzione originariamente illecita, non può consistere in una semplice delibera del consiglio comunale, atteso che questa non è idonea, di per sé, a modificare la disciplina urbanistica, costituendo solo il primo atto di un complesso iter amministrativo che si conclude soltanto con l'approvazione regionale della variante del piano regolatore generale.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 869
Cod. Civ. art. 862
Cod. Civ. art. 873

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Conformi: Cass. civ. n. 27586/2020

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