Cass. civ. n. 22007 del 05 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE "Rito Fornero" - Contumacia del convenuto - Termine di trenta giorni per l’opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Decorrenza - Fondamento.


Nel cd. "rito Fornero", qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l'art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall'art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilità del provvedimento ottenuto dalla parte che si è legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16216 del 2016

Normativa correlata

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 643

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