Cass. civ. n. 22010 del 24 luglio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Processo di esecuzione per obblighi di fare o non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. esorbitante rispetto alla funzione di determinare il “quomodo” dell’esecuzione - Appellabilità - Esclusione - Rimedi esperibili.
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.