Cass. civ. n. 22012 del 24 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Documenti informatici - E-mail semplice - Valore di scrittura privata - Esclusione - Fondamento.


La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5523 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1350
Cod. Civ. art. 1351
Cod. Civ. art. 2702
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20

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