Cass. pen. n. 22018 del 13 maggio 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto in abitazione - Procedibilità d’ufficio - Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021 e 624-bis cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce la procedibilità d'ufficio del delitto di furto in abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che non è irragionevole la scelta del legislatore di assegnare una tutela rafforzata a una condotta aggressiva che non è solo patrimoniale, ma investe anche l'intimità della persona all'interno della sua abitazione, mettendola in pericolo).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. pen. n. 31345 del 2017

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 14
Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

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