Cass. civ. n. 22023 del 31 luglio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Ricorso per correzione di errore materiale - Art. 288, comma 3, c.p.c. - Limite annuale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore - Portata generale - Fondamento - Correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Applicabilità.
Il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 288 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.