Cass. pen. n. 22027 del 13 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Atto di impugnazione - Allegazione di immagini fotografiche della documentazione richiesta dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Conseguenze - Inammissibilità - Limiti - Ragioni.


In tema di impugnazioni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'atto di impugnazione cui siano state meramente allegate dal difensore le riproduzioni fotografiche del mandato a impugnare, contenente l'elezione di domicilio dell'imputato, nonché la carta di identità di questi e la ricevuta della spedizione postale con cui il plico gli era stato trasmesso, posto che la predetta documentazione – se non autenticata né recepita, "per relationem" o per incorporazione, come parte integrante dell'atto di impugnazione – non offre garanzia alcuna della provenienza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 32123 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39

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