Cass. pen. n. 22027 del 13 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE


Atto di impugnazione - Allegazione di immagini fotografiche della documentazione richiesta dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Conseguenze - Inammissibilità - Limiti - Ragioni.


In tema di impugnazioni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'atto di impugnazione cui siano state meramente allegate dal difensore le riproduzioni fotografiche del mandato a impugnare, contenente l'elezione di domicilio dell'imputato, nonché la carta di identità di questi e la ricevuta della spedizione postale con cui il plico gli era stato trasmesso, posto che la predetta documentazione – se non autenticata né recepita, "per relationem" o per incorporazione, come parte integrante dell'atto di impugnazione – non offre garanzia alcuna della provenienza.

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Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39

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Precedenti: Cass. pen. n. 32123/2020

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