Cass. civ. n. 22034 del 24 luglio 2023
Testo massima n. 1
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - COMPLESSO
Marchio complesso - Parte denominativa e parte figurativa - Confronto - Fondamento - Fattispecie.
In tema di segni distintivi, la valutazione della capacità distintiva di un marchio complesso, composto da elementi denominativi ed elementi figurativi, impone al giudice di esaminare le qualità intrinseche di entrambi, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante, in quanto, sebbene i primi siano in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, potendo questi ultimi, per la forma, dimensioni, colore o la loro collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo.(Affermando detto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla registrazione di un marchio in cui l'elemento figurativo era composto da due "C" contrapposte e quello denominativo era rappresentato dal patronimico "Gianni Altieri", ritenendo che pur a fronte di innegabili somiglianze, l'aggiunta dell'elemento patronimico fosse sufficiente ad escludere il rischio di confusione fra i segni in conflitto).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12
Cod. Civ. art. 2569
Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.