Cass. pen. n. 22067 del 20 febbraio 2025
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Immobile destinato ad abitazione familiare - Richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione - Competenza - Giudice che procede - Impugnazione della decisione - Opposizione dinanzi al medesimo giudice con le forme dell'incidente di esecuzione - Impugnabilità per cassazione del provvedimento - Sussistenza.
La competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. è del giudice che procede, la cui decisione può essere opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3