Cass. pen. n. 22067 del 20 febbraio 2025

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Immobile destinato ad abitazione familiare - Richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione - Competenza - Giudice che procede - Impugnazione della decisione - Opposizione dinanzi al medesimo giudice con le forme dell'incidente di esecuzione - Impugnabilità per cassazione del provvedimento - Sussistenza.


La competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. è del giudice che procede, la cui decisione può essere opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25375 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3

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