Cass. pen. n. 22073 del 18 febbraio 2025

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - Attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 - Utilizzabilità degli elementi valorizzati per il suo riconoscimento anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche - Esclusione - Ragioni.


In tema di circostanze, gli elementi che giustificano la concessione dell'attenuante ad effetto speciale della condotta collaborativa "post factum", di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono altresì utilizzabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che postula la sussistenza di ragioni ulteriori rispetto alla favorevole valutazione di fattori già considerati ai fini della diminuente dapprima indicata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7184 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

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