Cass. pen. n. 22091 del 09 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - Riconoscimento delle attenuanti generiche per ragioni soggettive - Riduzione


della pena per il reato più grave - Automatica riduzione degli aumenti di pena per i reati satellite - Necessità – Esclusione. Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 20945 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

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