Cass. civ. n. 22095 del 24 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Consegna del piego al portiere dello stabile in assenza del destinatario - Omissione dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 - Conseguenze - Nullità – Fattispecie.
La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatatane l'irritualità).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 160
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 3 CORTE COST.
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2